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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n° 196 – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n.
197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime
di richieste estorsive;
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonchè alla tutela della loro stabilità;
ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine
e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi
di autogoverno o il Ministero della giustizia;
ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi
dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi
di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo
160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali
di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti
di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente
e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato
o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla
base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un
documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica,
un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro dell’interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee
misure volte, in particolare:
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro
al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che
in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni.
Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione
per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria
o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire
anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e
documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che
la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso
di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1
e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione
al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici
e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento
il Garante può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto
del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole
impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta
di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
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